Mutamento delle mansioni: quando è legittimo

Il contratto di lavoro subordinato deve riportare, a pena di nullità, l’inquadramento del lavoratore assunto ossia la categoria legale di appartenenza (operaio, impiegato, quadro, dirigente) e la mansione, attività manuale o intellettuale, cui lo stesso sarà adibito. E’prassi anche rinviare al cosiddetto inquadramento unico contenuto nei contratti collettivi di lavoro, un sistema basato su più livelli in cui ciascun livello comprende lavoratori appartenenti a categorie diverse ma destinatari dello stesso trattamento retributivo.

La disciplina delle mansioni è contenuta nell’art. 2103 cc, modificato dall’art.3 del decr. lgsl. 81/2015, secondo il quale il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore acquisito successivamente.

In corso di rapporto di lavoro, potrebbe sorgere l’esigenza di assegnare il lavoratore a mansioni differenti da quelle pattuite in sede di assunzione. Si pensi alla soppressione del posto di lavoro o all’esternalizzazione di un servizio, o ancora a eventi che determinano l’inidoneità del lavoratore a prestare l’attività lavorativa originaria. Ma quando il datore di lavoro è davvero legittimato a mutare le mansioni del dipendente? E in che modo?

Qualora la variazione avvenga nell’ambito della STESSA CATEGORIA legale e dello STESSO LIVELLO, la normativa non impone limiti al datore di lavoro il quale pertanto può decidere unilateralmente di attribuire al lavoratore mansioni diverse.

L’assegnazione a MANSIONI appartenenti al LIVELLO INFERIORE, purchè riconducibili alla STESSA CATEGORIA legale stabilita al momento dell’assunzione, è ammessa invece esclusivamente nei seguenti casi:

  • modifiche degli assetti organizzativi dell’azienda che incidono sulla posizione del lavoratore,
  • qualsiasi altra ipotesi prevista dai contratti collettivi applicati in azienda.

In tali casi il datore di lavoro è tenuto a comunicare il mutamento delle mansioni tramite atto scritto, a pena di nullità, e a riservare al lavoratore lo stesso trattamento economico in godimento con l’esclusione degli elementi retributivi strettamente connessi alla precedente prestazione lavorativa.

Se il lavoratore viene adibito a MANSIONI SUPERIORI ha diritto a ricevere il trattamento retributivo corrispondente alla nuova prestazione che diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore stesso, qualora l’assegnazione non sia avvenuta per ragioni sostitutive e si sia protratta per il periodo stabilito dai contratti collettivi o, in mancanza di previsione, per più di sei mesi continuativi.

Ulteriore casistica regolata dalla normativa riguarda la possibilità di MUTARE contestualmente MANSIONE, CATEGORIA LEGALE, LIVELLO DI INQUADRAMENTO e quindi il trattamento economico del lavoratore. Ciò è ammesso esclusivamente nell’interesse del dipendente a:

  • conservare il posto di lavoro,
  • acquisire una nuova professionalità,
  • conciliare le condizioni di vita e di lavoro.

Dal punto di vista procedurale, è prevista la sottoscrizione di un accordo tra le parti presso una sede protetta tra cui le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro o l’Ispettorato territoriale del lavoro. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, un avvocato o un consulente del lavoro.

Ogni altro patto stipulato al di fuori delle casistiche su esposte, è considerato nullo. Pertanto, il lavoratore che abbia subito un mutamento illegittimo delle proprie mansioni, potrà richiedere l’assegnazione alla mansione originaria, le eventuali differenze retributive e l’eventuale risarcimento del danno. Secondo la giurisprudenza, infatti, il demansionamento può legittimare, in determinati casi, la richiesta da parte del lavoratore sia del danno patrimoniale legato alla perdita della propria professionalità che del danno non patrimoniale. A prova di ciò appare interessante citare la sentenza n. 17365/2018 della Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi nell’ambito della vicenda di un lavoratore che aveva subito un drastico mutamento dell’orario di lavoro e l’assegnazione a mansioni diverse da quelle pattuite in sede di assunzione. Individuando nel caso specifico, una condotta illegittima da parte del datore di lavoro, non in grado di dimostrare il necessario demansionamento per motivi aziendali o disciplinari, la Cassazione lo ha condannato alla reintegra del lavoratore nell’orario e nella mansione originaria, oltre che al risarcimento del danno biologico.

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