La busta paga di Dicembre si annuncia più corposa per l’erogazione della tredicesima mensilità. I contratti collettivi riconoscono, infatti, ai lavoratori il diritto a percepire delle mensilità aggiuntive in determinati periodi dell’anno. Si tratta di emolumenti che maturano in quote mensili, in base all’attività lavorativa prestata, ma che vengono liquidati interamente al momento stabilito dai contratti stessi. Per questa caratteristica, la tredicesima e la quattordicesima, ove prevista, sono definite RETRIBUZIONI DIFFERITE.
La TREDICESIMA o gratifica natalizia è riconosciuta a tutti lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, assunti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale. L’IMPORTO è pari alla retribuzione spettante nel mese di Dicembre o nell’ultimo mese di contratto in caso di cessazione del rapporto. E’ bene precisare che ci si riferisce a quella che i contratti collettivi definiscono generalmente retribuzione globale di fatto ossia l’insieme degli elementi retributivi che vengono erogati con carattere di continuità. Pertanto non sono computabili nel calcolo della tredicesima le somme relative alle prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo e le indennità o rimborsi vari se liquidati saltuariamente. Nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d’anno o nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno solare, la tredicesima spetta in misura parziale. In tali fattispecie, l’importo viene rapportato al periodo di lavoro effettivo e liquidato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Ai fini della maturazione, i mesi si considerano per intero solo se lavorati per almeno 15 giorni (es. il lavoratore assunto il 10 marzo ha diritto a 10/12 dell’intera tredicesima, se assunto il 20 marzo a 9/12). I ratei di tredicesima maturano anche durante i periodi di assenza “protetti” quali congedo di maternità e paternità, congedo matrimoniale, festività, ferie e permessi retribuiti. Al contrario, la maturazione non è riconosciuta durante il congedo parentale o per malattia del bambino, periodi di aspettativa o permessi non retribuiti, cassa integrazione a zero ore. Altra casistica in cui la tredicesima non è liquidata in misura intera è quella relativa al mutamento dell’orario di lavoro in corso di rapporto, ad esempio nel passaggio dal tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso, la base di calcolo dei ratei maturati nei mesi di part time è proporzionalmente ridotta in virtù del ridotto orario di lavoro.
La liquidazione della tredicesima mensilità avviene alla data stabilita dai ccnl, in genere nel mese di Dicembre ed entro la vigilia di Natale oppure nell’ultima busta paga al momento della cessazione del contratto di lavoro. In alternativa, datore di lavoro e lavoratori possono sottoscrivere un accordo aziendale e prevederne l’erogazione in quote mensili nelle rispettive buste paga di competenza.
In deroga alla normativa generale, in alcuni settori sono previste modalità diverse di determinazione e liquidazione della tredicesima. Nel settore dell’edilizia, i ccnl prevedono che il datore di lavoro riconosca mensilmente in busta paga una maggiorazione della retribuzione in misura pari al 18,5%, 10% a titolo di gratifica natalizia e 8,5% per le ferie. Su tale maggiorazione, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, viene trattenuto un importo pari al 14,2% della retribuzione e accantonato presso la cassa edile di appartenenza. Le somme così accantonate vengono poi liquidate direttamente dalle casse stesse, solitamente nei mesi di Giugno e Dicembre. Altra eccezione riguarda gli operai del settore agricolo assunti a tempo determinato. Per far fronte all’incidenza negativa che la discontinuità della prestazione lavorativa avrebbe sulla maturazione delle mensilità aggiuntive, il ccnl di settore prevede il riconoscimento direttamente in busta paga di una maggiorazione della retribuzione stabilita dai contratti territoriali, in misura pari al 30,44%. La maggiorazione, definita terzo elemento, va a sostituire quanto dovuto per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima. L’importo effettivo da liquidare viene determinato rapportando la maggiorazione a 312 giorni lavorativi annui e riproporzionandola in base ai giorni di lavoro.
Oltre alla tredicesima, alcuni ccnl prevedono l’erogazione di un ulteriore mensilità aggiuntiva, la QUATTORDICESIMA: è il caso dei ccnl applicati ai settori del terziario e commercio, pubblici esercizi e turismo, alimentare, chimica, autotrasporti e logistica e studi professionali. La quantificazione dell’importo spettante segue quanto previsto per la tredicesima e la liquidazione avviene solitamente nella busta paga relativa al mese di Giugno. In ogni caso, è bene sempre consultare i singoli ccnl per individuare i termini precisi di pagamento.
Le mensilità aggiuntive rientrano tra gli elementi retributivi utilizzati per il calcolo dell’accantonamento annuo del TFR e costituiscono base imponibile ai fini previdenziali e fiscali. Nelle buste paga in cui avviene l’erogazione della tredicesima e quattordicesima, ci si deve aspettare anche una tassazione più elevata rispetto a quella della normale retribuzione. Infatti, le detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente che di fatto vanno ad abbattere o ridurre l’irpef dovuta, spettano per un massimo 12 mesi e di conseguenza non si applicano alle mensilità aggiuntive.