CONGUAGLIO DI FINE ANNO: IL RICALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI

Con la chiusura del periodo di paga relativo al mese di Dicembre, il datore di lavoro effettua il conguaglio fiscale di fine anno, la procedura con la quale si determina l’imposta Irpef totale dovuta dal lavoratore per il reddito derivante dal rapporto di lavoro e la si confronta con le ritenute già operate nei singoli periodi di paga precedenti.

Ogni mese, infatti, il datore di lavoro provvede a trattenere nel cedolino le ritenute previdenziali e fiscali calcolate sulla retribuzione mensile e a versarle con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono. Si tratta di una tassazione provvisoria in quanto solo con la busta paga del mese di Dicembre e la liquidazione delle mensilità aggiuntive, il datore di lavoro può quantificare l’importo definitivo del reddito percepito dal lavoratore nel corso dell’intero anno.

Nell’imponibile fiscale rientrano tutti gli emolumenti a qualunque titolo percepiti, mensilità aggiuntive, eventuali erogazioni liberali, compensi in natura sotto forma di beni o servizi prestati (i cosiddetti fringe benefit come buoni pasto, auto aziendale, alloggi concessi in comodato, prestiti agevolati), erogati al lavoratore fino al 12 Gennaio dell’anno successivo (principio di cassa allargato). Non rientrano invece altri elementi per i quali è previsto un sistema di tassazione differente: è il caso delle retribuzioni arretrate relative ad anni precedenti e delle indennità di fine rapporto soggette alla cosiddetta tassazione separata o dei premi di produttività soggetti, invece, ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali nella misura del 10%. La somma di tutti questi elementi retributivi, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore ed eventuali contributi per la previdenza complementare o per assistenza sanitaria integrativa, costituiscono il reddito imponibile fiscale. La determinazione dell’imposta avviene applicando l’aliquota Irpef stabilita dalla legge per lo scaglione di reddito d’appartenenza al netto delle detrazioni per lavoro dipendente e delle detrazioni per carichi familiari eventualmente spettanti. Dal confronto tra l’imposta netta così calcolata e le ritenute operate in corso d’anno, può derivare un conguaglio a favore o a sfavore del lavoratore:

  • CONGUAGLIO A CREDITO Se le ritenute risultano superiori all’imposta dovuta sul reddito complessivo, il datore di lavoro provvede a restituire le maggiori trattenute attraverso una riduzione delle imposte calcolate nella busta paga in cui effettua il conguaglio. In caso di incapienza, può rimborsare direttamente l’importo recuperando poi il credito nel modello f24 tramite compensazione con altre imposte o contributi a suo carico oppure può riportarlo nella certificazione unica da consegnare al lavoratore in modo che questi possa goderne in dichiarazione dei redditi.
  • CONGUAGLIO A DEBITO Se le ritenute già versate sono inferiori all’imposta definitiva, l’importo ancora dovuto viene trattenuto nella busta paga del conguaglio. In caso di incapienza, il lavoratore può scegliere, attraverso un’apposita comunicazione resa per iscritto, se autorizzare il datore di lavoro ad effettuare il prelievo delle imposte residue sulle retribuzioni dei mesi successivi (con una maggiorazione dello 0,33% a titolo di interesse) o se versarle direttamente con modello f24 entro il 15 Gennaio dell’anno successivo. Un conguaglio a debito potrebbe derivare anche dalla restituzione totale o parziale del bonus fiscale (ex bonus Renzi) erogato in corso d’anno qualora il reddito complessivo annuo non rispetti i requisiti previsti per avervi diritto.
  • In sede di conguaglio si provvede anche a determinare l’importo eventualmente dovuto dal lavoratore a titolo di addizionale regionale e comunale. L’addizionale regionale è trattenuta in rate mensili per un massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo al conguaglio. L’addizionale comunale si versa, invece, con il meccanismo dell’acconto e del saldo. L’importo dovuto a titolo di acconto nella misura del 30% del totale è calcolato sulla base del reddito imponibile dell’anno precedente e trattenuto in rate mensili a partire dal mese di Marzo dello stesso anno cui si riferisce. Il saldo, calcolato in sede di conguaglio quando si determina l’importo del reddito totale, è trattenuto in rate mensili a partire dal periodo di paga successivo per un massimo di undici rate.

    Come evitare, quindi, un conguaglio a debito? Nell’apposito modello relativo alle detrazioni da compilare e consegnare al proprio datore di lavoro, il lavoratore può operare delle scelte al fine di realizzare mensilmente una tassazione quanto più vicina possibile a quella dovuta in sede di conguaglio sul reddito complessivo annuo. In particolare, può chiedere:

    1. l’applicazione di un’aliquota più elevata rispetto a quella prevista per lo scaglione di reddito mensile e la non restituzione dell’eventuale credito irpef derivante dalla maggiore tassazione operata nel corso dell’anno,
    2. il calcolo dell’imposta e delle detrazioni sulla base del maggiore reddito che prevede di percepire il cui importo verrà indicato nel modulo stesso,
    3. il godimento della detrazione minima garantita per lavoro dipendente in caso di reddito annuo non superiore a 8000 euro qualora tale detrazione, calcolata sui giorni di lavoro, risulti inferiore all’importo minimo stabilito dalla legge (690 euro per i contratti a tempo indeterminato e 1380 per i contratti a tempo determinato),
    4. la rinuncia a percepire su base mensile il bonus fiscale che sarà eventualmente recuperato al momento del conguaglio oppure in sede di dichiarazione dei redditi.

    La necessità di operare queste scelte è particolarmente importante in quei casi in cui il reddito complessivo annuo potrebbe con molta probabilità non coincidere con quello noto al singolo datore di lavoro come nel caso del lavoratore titolare di più contratti di lavoro con aziende diverse.

    La tassazione determinata a fine anno sul reddito da lavoro dipendente ha carattere definito e il contribuente che non sia titolare di altri redditi soggetti ad Irpef è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La certificazione unica consegnata dal datore di lavoro a conclusione dell’operazione di conguaglio, ha infatti pieno valore di dichiarazione fiscale. Pertanto, in un’ottica di semplificazione, è previsto che il lavoratore, titolare di più contratti di lavoro nel corso dell’anno, possa chiedere al datore di lavoro che effettua il conguaglio di tener conto anche del reddito derivante dagli altri rapporti. A tal fine è opportuno consegnare copia della certificazione unica ricevuta dai precedenti datori di lavoro e la dichiarazione delle detrazioni eventualmente godute. In sede di conguaglio, il lavoratore ha anche facoltà di richiedere il godimento di ulteriori deduzioni o detrazioni per abbattere l’imposta dovuta (canone d’affitto, assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge, ecc.).

    E’ bene consegnare tempestivamente tutta la documentazione attestante tali diritti in modo da permettere al datore di lavoro di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio, operazioni che devono concludersi entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

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