NASPI E DIS-COLL: GUIDA AI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

Le indennità di disoccupazione sono delle prestazioni erogate dall’Inps per sostenere il reddito dei lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro. La NASPI è riservata a coloro che abbiano concluso un contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL ai titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

NASPI

Possono accedere alla naspi i lavoratori dipendenti esclusi quelli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli per i quali è previsto un trattamento di disoccupazione speciale. I requisiti richiesti sono:

  • aver perso involontariamente l’occupazione: scadenza del termine del contratto a tempo determinato, licenziamento disciplinare o per motivi economici, dimissioni rassegnate per giusta causa. L’Inps ha precisato che il requisito si intende soddisfatto anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta in sede di conciliazione e in caso di dimissioni rassegnate in seguito al rifiuto di un trasferimento. Conserva il diritto alla naspi anche il lavoratore che si dimetta durante il periodo tutelato della maternità ossia durante la gravidanza fino al compimento di un anno del figlio;
  • mantenere lo stato di disoccupazione: salvo alcune eccezioni, è necessario essere privi di impiego, comunicare al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva dallo stesso predisposte;
  • aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di inattività;
  • aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

L’IMPORTO dell’indennità è variabile e dipende dal confronto tra la retribuzione media mensile (RMM) percepita negli ultimi 4 anni e il minimale stabilito annualmente dall’Inps. Per calcolare la RMM occorre dividere la retribuzione imponibile ai fini previdenziali per le settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e moltiplicare il quoziente ottenuto per il coefficiente 4,33. Se l’importo ottenuto risulta inferiore al minimale Inps (1227,55 euro per il 2020), la naspi è pari al 75% della RMM. Se, invece, è superiore, al 75% viene sommato un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la RMM e il minimale Inps. A partire dal quarto mese di erogazione, la naspi subisce una riduzione progressiva pari al 3% per ogni mese successivo. L’importo totale non può comunque superare la soglia mensile stabilita dall’Inps (1335,40 euro per il 2020). La DURATA della naspi è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni per un massimo di 24 mesi.

Può accadere che durante l’erogazione dell’indennità, si inizi una nuova attività lavorativa. Nel caso di instaurazione di un contratto di lavoro subordinato, si perde il diritto all’indennità solo quando il reddito annuale derivante dalla nuova attività sia superiore a 8145 euro, a meno che il contratto abbia durata inferiore a sei mesi, caso in cui l’Inps procederà d’ufficio solo alla sospensione della prestazione per tale periodo. Se il reddito è invece inferiore a 8145 euro, la naspi continuerà ad essere erogata ma ridotta di un importo pari all’80% del reddito che si prevede di percepire tra la data d’inizio del contratto e il termine del periodo di fruizione della NASPI stessa o, se antecedente, la fine dell’anno. Condizione necessaria per la conservazione del diritto è che il nuovo datore di lavoro sia diverso da quello con cui sia cessato il rapporto. Se si intraprende un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, invece, si può continuare a percepire l’indennità in misura ridotta solo quando il reddito annuo percepito sia inferiore a 4800 euro. Per non decadere dal diritto, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro dipendente o autonomo, bisogna presentare all’Inps una comunicazione in cui si dichiari il reddito che si presume di ricavare. Nel caso in cui si sia esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di percezione dell’indennità, si è tenuti a compilare anche un’autodichiarazione sui redditi effettivamente percepiti. La naspi è compatibile anche con le prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro annui e con quelle di lavoro occasionale accessorio (cosiddetti voucher) nel limite di 3000 euro netti. Altra facoltà riconosciuta dalla normativa a chi percepisce l’indennità di disoccupazione, è la possibilità di richiedere l’erogazione dell’importo complessivo della naspi spettante in un’unica soluzione al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, aderire ad una cooperativa, accedere o costituire una società di persone.

DIS-COLL

Possono richiedere la dis-coll i co.co.co. iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, che non siano titolari di partita Iva nè pensionati, compresi gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Restano esclusi, invece, i sindaci e gli amministratori delle società. I requisiti richiesti sono:

  • aver versato almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso,
  • mantenere lo stato di disoccupazione: salvo alcune eccezioni, è necessario essere privi di impiego, comunicare al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva.

L’IMPORTO della dis-coll viene calcolato secondo il metodo già descritto per la naspi con la particolarità che la retribuzione media mensile è determinata prendendo come riferimento la retribuzione imponibile percepita nell’anno in cui è cessato il rapporto di collaborazione e in quello precedente. La DURATA dell’indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione per un massimo di 6 mesi.

L’esercizio di un’attività lavorativa contestualmente all’erogazione della dis-coll non determina automaticamente la perdita del diritto. Anche questa indennità è infatti compatibile con i rapporti di lavoro subordinato purchè di durata inferiore a 5 giorni, periodo durante il quale l’erogazione viene sospesa d’ufficio per poi riprendere alla conclusione del contratto. In caso di lavoro autonomo, lo stato di disoccupazione si mantiene quando il reddito annuo che ne derivi sia inferiore a 4800 euro. Fino a tale soglia, la dis-coll continua quindi ad essere erogata seppure ridotta di un importo pari all’80% del reddito percepito. A tal fine, grava sul percettore dell’indennità l’obbligo di comunicare all’Inps l’importo del reddito presunto entro 30 giorni dall’avvio dell’attività e, se esonerato dalla dichiarazione dei redditi, quello del reddito effettivamente percepito, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le DOMANDE di naspi e dis-coll possono essere presentate all’Inps tramite patronato, contact center o accedendo ai servizi on line con il proprio pin personale, in ogni caso entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro. L’erogazione della prestazione avviene a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del contratto se la domanda è presentata entro 8 giorni, dal giorno successivo alla presentazione della domanda se avvenuta dopo l’ottavo giorno.

Gli importi percepiti a titolo di disoccupazione sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, pertanto soggetti a tassazione ordinaria irpef. Inoltre, per i giorni indennizzati si ha diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare e il bonus irpef (ex bonus Renzi) qualora ricorrano i requisiti familiari e reddituali previsti dalle relative normative.
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